SENATO
Presentata da Esteban Caselli (Pdl) proposta di legge “a tutela della vita”
Il ddl è sottoscritto da Sergio De Gregorio, Basilio Giordano e Nicola Di Girolamo
ROMA – Una proposta di legge con “disposizioni a tutela della vita” è stato presentato dal senatore Esteban Juan Caselli (Pdl) e sottoscritto da numerosi senatori del gruppo Pdl, tra i quali Sergio De Gregorio, Basilio Giordano e Nicola Di Girolamo, fondatori della Fondazione Italiani nel Mondo. Il ddl si inserisce nel dibattito in corso al Senato sul testamento biologico.
Il ddl, si legge nella relazione di presentazione, “intende dare piena attuazione al principio connesso all'articolo 32 della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed a sostegno del valore della vita che, come è nell'avviso dei presentatori di questo disegno di legge, ha sempre un medesimo identico valore. L'opzione dei promotori di questa iniziativa legislativa è a favore dell'irrinunciabile valore della vita: senza attenuazioni e rifiutando ogni ipotesi di eutanasia attiva o passiva, e di ogni anche larvata prospettiva di “diritto al suicidio” (in ciò confortati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 2002, caso Pretty contro Regno Unito). Tale scelta è enunciata negli articoli 1 e 2; in particolare, nel primo articolo si afferma l'indisponibilità della vita umana e dell'integrità fisica; il secondo articolo stabilisce il divieto di eutanasia e di suicidio assistito; infine, l'articolo 3 stabilisce il divieto di accanimento terapeutico”.
La proposta di legge è in tre articoli:
Art. 1.
(Tutela della vita e della salute)
1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. La Repubblica , nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente alla identificazione delle cure mediche per sé più appropriate.
3. La Repubblica promuove la diffusione delle cure palliative e ne garantisce l'accesso.
Art. 2.
(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)
1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate, ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
Art. 3.
(Divieto di accanimento terapeutico)
1. Il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obbiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente. ( Inform )

"La nostra è una svolta epocale, quasi una rivoluzione...Vogliamo rovesciare quella che noi consideriamo la piramide del potere con al vertice i responsabili, i proprietari, i leader dei partiti. Abbiamo rovesciato questa piramide: al vertice ci sono i cittadini e c'è la gente, il popolo della libertà e dalle decisioni di questo popolo verranno fuori i rappresentanti, i leader di questa nuova iniziativa. Il 2 dicembre il popolo ha potuto scegliere il nome del partito, ora potrà scegliere i programmi per noi e per il nostro Paese, i rappresentanti del popolo e chi guiderà questo nuovo movimento politico". (Silvio Berlusconi)
